PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «misure di sostegno» sono inserite le seguenti: «del reddito delle famiglie e».

Art. 2.

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,»;

          b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

              1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

              2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;

          c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

          a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

              1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e

 

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15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

              2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

              3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

          b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

              1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

              2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

              3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

              4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

              5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

          c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di

 

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accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

          d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
      3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
      4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera a), le parole: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13» e le parole: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13»;

          b) al comma 2, lettera c), le parole: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13»;

          c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13».

Art. 4.

      1. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 5.

      1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. - Ai genitori che, a seguito della nascita

 

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di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
      5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
      6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
      7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
      8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
      9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

 

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agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.