1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «misure di sostegno» sono inserite le seguenti: «del reddito delle famiglie e».
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,»;
b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra il reddito complessivo e
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 euro per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali».
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13» e le parole: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui all'articolo 12 e le detrazioni di cui all'articolo 13»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni di cui all'articolo 12 ed effettuando le detrazioni previste nell'articolo 13»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni e delle detrazioni eventualmente spettanti, rispettivamente, a norma degli articoli 12 e 13».
1. La Tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. - Ai genitori che, a seguito della nascita
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4